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Cassazione; caso Sandri, omicidio volontario quando si accetta rischio uccidere
Fonte: Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2012
2 agosto 2012

È colpevole di omicidio volontario il poliziotto che pur mirando a una macchina e non ai suoi occupanti, accetta il rischio di mettere comunque a repentaglio la vita dei passeggeri. Partendo da questo principio la Corte di cassazione (sentenza 31449) conferma la condanna a nove anni inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello, che diventa definitiva, dell'agente della polizia stradale che a novembre 2007 uccise, sull'autostrada A1, il tifoso laziale Gabriele Sandri.
Il ragazzo romano era appena risalito in auto in compagnia degli amici per lasciare l'area di servizio di Badia al Pino dove c'erano stati scontri tra i supporter della Juventus e quelli della società biancoazzurra. La Cassazione, con il deposito delle motivazioni, spiega la scelta di allinearsi alla condanna di nove anni e quattro mesi inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze che aveva ritenuto l'agente colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Un verdetto più severo di quello emesso dalla Corte d'Assise d'Arezzo che aveva escluso la volontarietà optando per un omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, punito con sei anni di reclusione.
Non ha avuto buon esito il tentativo dei difensori del ricorrente di avvalorare la tesi del reato colposo, puntando sia sulla mancanza di un movente sia sull'elevato stato di stress, dovuto alla gravità dell'aggressione messa in atto nell'area di sosta. Un'alterazione fisica e psichica tale che, unita al senso di paura, avrebbe indotto l'imputato a una contrazione involontaria della mano. Ricostruzione che la Cassazione boccia al pari dell'assenza di movente.
La Corte coglie anzi l'occasione per fare una lezione di psicologia forense. I giudici chiariscono che il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce ad agire, distinto dunque dal dolo che costituisce il crimine e "riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento". Per la Cassazione non c'è dubbio che l'azione fu il risultato dì una volontà: quella di fermare la macchina a tutti i costi.